Art. 2
In vigore dal 24 gen 2000
Se la Lettonia non applica più le misure reciproche a favore della Comunità, la Commissione può sospendere l'applicazione delle misure di cui all', secondo la procedura di cui all' del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2000:213:oj#art-2