Art. 1
In vigore dal 24 gen 2000
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2000 i prodotti originari della Lettonia di cui all'allegato I del presente regolamento sono sottoposti ai contingenti tariffari annuali e ai dazi preferenziali citati in detto allegato. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità.
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