Art. 2
In vigore dal 24 gen 2000
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. CAPOULAS SANTOS
(1) Parere reso il 17 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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