Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1696/71 è modificato come segue:
In vigore dal 24 gen 2000
1) gli articoli 8, 10, 11 e il paragrafo 2 dell'articolo 17 sono abrogati;
2) all'articolo 12, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. Qualora la situazione del mercato ponga in luce il rischio di formazione di eccedenze strutturali o di perturbazione nella struttura dell'approvvigionamento del mercato comunitario del luppolo, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può adeguare l'importo dell'aiuto fissato nel paragrafo 5:
a) limitando la concessione dell'aiuto ad una parte della superficie coltivata registrata per l'anno in questione e, se necessario, modulandola;
b) oppure escludendo dal beneficio dell'aiuto le superfici che si trovano nel primo e/o secondo anno di produzione."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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