Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 gen 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. GAMA (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18). (2) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1. (3) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 63. (4) GU C 77 del 20.3.1999, pag. 6. (5) Vedi pagina 78 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO Principali elementi del certificato di produzione(1) a) Numero del certificato. b) Identificazione che specifichi se si tratta di un originale o di una copia. c) Data di scadenza del certificato. d) Il testo seguente: "Certificato di produzione autenticato dal ministero del Commercio della Federazione russa a fini di controllo a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/97 per l'esportazione nella Comunità europea di alcuni tipi di tubi di acciaio senza saldatura di cui al codice addizionale Taric XXXX." e) Ragione sociale e indirizzo completo del produttore/esportatore, compresi i numeri di telefono e di fax nonché, eventualmente, il numero di identificazione, quale il numero nazionale di registrazione, per le imprese registrate. f) Ragione sociale e indirizzo completo, compresi i numeri di telefono e di fax, del cliente del produttore/esportatore a cui il prodotto è stato venduto e fatturato da detto produttore/esportatore. g) Numero della fattura commerciale cui si riferisce il certificato di produzione. h) Descrizione particolareggiata delle merci, comprendente: - una descrizione del prodotto sufficiente a identificarlo, che deve essere identica alle specifiche riportate sulla fattura; - il codice NC; - il quantitativo (in tonnellate). i) La dichiarazione seguente, firmata dal produttore/esportatore: "Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione nella Comunità europea delle merci contemplate dal presente certificato è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno del ... (produttore/esportatore in questione), entro il volume consentito per le importazioni esenti da dazi antidumping nella Comunità europea specificato nell'impegno accettato dalla Commisione a norma della decisione 2000/70/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nel presente certificato sono complete e corrette." j) Spazio per il timbro e la firma di una persona autorizzata dal ministero del commercio russo. k) Spazio riservato alle autorità competenti della Comunità. (1) Ciascuna casella del certificato è in due lingue: russo e inglese.
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