Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 gen 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. GAMA (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18). (2) GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/1999 (GU L 22, del 29.1.1999, pag. 10). (3) GU L 255 del 25.10.1995, pag. 11. (4) GU L 276 del 9.10.1997, pag. 20. (5) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 10. ALLEGATO "ALLEGATO Elenco di sistemi di camere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esenti dalle misure >SPAZIO PER TABELLA>"
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2000:176:oj#art-2