Art. 3
In vigore dal 24 gen 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. GAMA
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).
(2) GU L 208 del 2.8.1997, pag. 31. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2380/98 (GU L 296 del 5.11.1998, pag. 1).
(3) GU L 18 del 23.1.1999, pag. 10.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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