Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 gen 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. GAMA (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18). (2) GU L 208 del 2.8.1997, pag. 31. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2380/98 (GU L 296 del 5.11.1998, pag. 1). (3) GU L 18 del 23.1.1999, pag. 10.
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