Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 gen 2000
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00, originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia. 2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio per l'Australia è stata adeguata in modo da riflettere l'effettivo margine di dumping restante dopo l'imposizione del dazio compensativo stabilito a titolo provvisorio dal regolamento (CE) n. 123/2000 della Commissione(10). 3. Le aliquote del dazio provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. 5. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
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