Art. 4
In vigore dal 20 gen 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L' del presente regolamento si applica per quattro mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2000.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.
(2) GU C 111 del 22.4.1999, pag. 3.
(3) GU C 111 del 22.4.1999, pag. 7.
(4) GU C 285 del 7.10.1999, pag. 3.
(5) GU L 204 del 4.8.1999, pag. 3.
(6) GU L 189 del 22.7.1999, pag. 1 e pag. 26.
(7) Le importazioni di FPF da Taiwan sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 13,0 % dal settembre 1993.
(8) Commissione europea
Direzione generale Trade
Direzione EDM 24 - 5/77
Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2000:123:oj#art-4