Art. 1
In vigore dal 20 gen 2000
1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate o altrimenti preparate per la filatura, classificabili al codice NC 5503 20 00, originarie dell'Australia e di Taiwan.
2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.
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