Art. 2
In vigore dal 17 dic 1999
I preparati appartenenti al gruppo "microrganismi" elencati nell'allegato II del presente regolamento possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nello stesso allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:2690:oj#art-2