Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 dic 1999
1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata esclusivamente nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto come disposto all'. 2. La domanda di diritti d'importazione verte su un quantitativo minimo di 15 tonnellate, in peso carcassa, e non può superare il quantitativo complessivo del contingente. 3. Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate dal 4 all'11 gennaio 2000. 4. Ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per i quantitativi di cui all', paragrafo 1. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax, servendosi, nel caso siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato al presente regolamento.
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