Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (3) GU L 6 del 10.1.1997, pag. 15. (4) GU L 335 del 10.12.1998, pag. 56. ALLEGATO "ALLEGATO Bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in oli vegetali (olio d'oliva escluso) destinati all'industria di trasformazione, di cui ai codici NC da 1507 a 1516 (esclusi NC 1509 e 1510) per il 2000 >SPAZIO PER TABELLA>"
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