Art. 2
In vigore dal 17 dic 1999
1. Agli animali di cui all' si applicano le disposizioni speciali di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Le autorità competenti scelgono uno dei seguenti sistemi di identificazione degli animali:
- due marchi auricolari di plastica;
- uno o due marchi auricolari metallici e un marchio a fuoco;
- un marchio auricolare di plastica e un marchio a fuoco.
3. Le autorità competenti sono autorizzate a rimuovere i marchi auricolari dagli animali destinati a tali manifestazioni prima di essere trasportati nel luogo in cui dette manifestazioni sono organizzate o allo svezzamento. Quando entrambi i marchi auricolari vengono rimossi allo svezzamento, questi animali dovrebbero essere nella stessa occasione marchiati a fuoco.
4. Il detentore di tali animali deve essere in possesso in ogni caso dei due marchi auricolari previsti dalla vigente normativa comunitaria. Qualora i suddetti animali siano oggetto di scambi intracomunitari i due marchi auricolari devono essere loro apposti ovvero accompagnarli nel corso di ogni trasporto.
5. Tutti gli elementi di identificazione devono essere opportunamente connessi tra loro per assicurarne la coerenza e l'accuratezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:2680:oj#art-2