Art. 9 · Trasbordi

Art. 9

Trasbordi

In vigore dal 16 dic 1999
I pescherecci comunitari non effettuano alcuna operazione di trasbordo nella zona di regolamentazione, tranne qualora abbiano ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di cui battono bandiera e nel quale sono immatricolati. CAPITOLO 2 PROCEDURE DI ISPEZIONE Articolo 10 (7) Principi generali per l'ispezione e la sorveglianza 1. Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione designano gli ispettori da assegnare al regime per effettuare la sorveglianza e le ispezioni. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché gli ispettori NEAFC possano eseguire ispezioni a bordo delle navi che battono la sua bandiera. 3. Ciascuno Stato membro provvede affinché le ispezioni eseguite dai suoi ispettori siano effettuate in modo non discriminatorio e in base al regime. Il numero di ispezioni dipende dalle dimensioni della flotta delle parti contraenti presenti nella zona di regolamentazione, tenendo conto del tempo trascorso da queste flotte nella zona. 4. La Commissione può assegnare ispettori comunitari al regime. Articolo 11 (8) Mezzi d'ispezione 1. Gli Stati membri o, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, la Commissione mettono a disposizione dei propri ispettori mezzi adeguati affinché possano svolgere i loro compiti di sorveglianza e d'ispezione. A tal fine essi assegnano al regime navi di ispezione e aeromobili. 2. La Commissione coordina le attività di sorveglianza e d'ispezione per la Comunità. Essa può adottare a tal fine, di concerto con gli Stati membri interessati, programmi operativi di sorveglianza e di ispezione comuni che consentano alla Comunità di rispettare gli obblighi previsti dal regime. Gli Stati membri le cui navi sono impegnate in attività di pesca di specie regolamentate adottano le misure necessarie per facilitare l'attuazione di tali programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali richieste e i periodi e le zone in cui dispiegarle. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o gennaio 2000, i nomi degli ispettori e delle navi d'ispezione nonché l'identità degli aeromobili che intendono assegnare al regime nel corso dell'anno successivo. In base a queste informazioni la Commissione stabilisce, di concerto con gli Stati membri, un piano previsionale di partecipazione della Comunità al regime per l'anno civile considerato, che comunica al segretariato della NEAFC e agli Stati membri. 4. Nel definire i programmi operativi di sorveglianza e di ispezione la Commissione provvede affinché, qualora oltre dieci pescherecci comunitari pratichino in modo permanente la pesca selettiva di specie regolamentate nella zona di regolamentazione, sia presente una nave di ispezione di uno Stato membro o sia stato concluso un accordo con un'altra parte contraente per garantire la presenza di una nave d'ispezione. 5. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le navi assegnate al regime e a bordo delle quali si trovano ispettori nonché le navi ausiliarie portino una bandiera speciale o una fiamma per indicare che l'ispettore sta procedendo a un'ispezione nell'ambito del regime. Sugli aeromobili assegnati al regime deve essere chiaramente visibile l'indicativo internazionale di chiamata. Il formato della bandiera speciale o della fiamma è definito secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 6. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per via elettronica, la data e l'ora in cui iniziano e terminano le attività delle navi d'ispezione e degli aeromobili, secondo il formato stabilito secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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