Art. 6 · Resoconti delle catture delle risorse regolamentate

Art. 6

Resoconti delle catture delle risorse regolamentate

In vigore dal 16 dic 1999
1. I comandanti dei pescherecci comunitari comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave un "resoconto delle catture" entro i termini indicati al secondo comma. I resoconti delle catture delle risorse regolamentate comprendono: a) i quantitativi presenti a bordo nel momento in cui il comandante del peschereccio comunitario entra nella zona di regolamentazione. I resoconti sono trasmessi al massimo dodici ore e almeno sei ore prima dell'entrata nella zona di regolamentazione; b) le catture settimanali. I resoconti sono trasmessi per la prima volta al massimo alla fine del settimo giorno successivo all'entrata nella zona o, qualora la campagna di pesca duri più di sette giorni, entro il lunedì per le catture realizzate nella zona di regolamentazione nella settimana che si è conclusa la domenica precedente, alle ore 24; c) i quantitativi presenti a bordo all'uscita della zona di regolamentazione. I resoconti sono trasmessi al massimo otto ore e almeno sei ore prima di ogni uscita dalla zona di regolamentazione. Essi indicano, se del caso, il numero di giorni di pesca e le catture realizzate nella zona di regolamentazione; d) i quantitativi caricati o scaricati per ogni trasbordo di pesce durante il periodo in cui la nave resta nella zona di regolamentazione. I resoconti sono trasmessi entro le 24 ore successive alla fine dell'operazione di trasbordo. 2. Ogni Stato membro trasmette i resoconti delle catture al segretariato della NEAFC per via elettronica, non appena li riceve. 3. I resoconti delle catture sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri per essere trasmessi al segretariato della NEAFC(5). 4. I dati relativi ai resoconti delle catture sono registrati dagli Stati membri nella base dati di cui all' , paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93. 5. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare il formato e le specifiche per la trasmissione di cui al paragrafo 3, sono stabiliti secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

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