Art. 4
Partecipazione comunitaria
In vigore dal 16 dic 1999
1. Solamente i pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera sono autorizzati, secondo le condizioni specificate nel permesso, a pescare, a tenere a bordo, a trasbordare e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione, per via elettronica, l'elenco di tutte le navi battenti la loro bandiera e immatricolate nella Comunità che sono autorizzate a pescare nella zona di regolamentazione e in particolare le navi autorizzate a pescare direttamente una o più specie regolamentate e le modifiche apportate all'elenco. Questa notifica avviene entro il 15 dicembre di ogni anno o perlomeno cinque giorni prima che la nave entri nella zona di regolamentazione. La Commissione trasmette immediatamente questa informazione al segretariato della NEAFC.
3. Il formato di trasmissione dell'elenco di cui al paragrafo 2 e le specifiche sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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