Art. 3
Ambito d'applicazione
In vigore dal 16 dic 1999
1. Il presente titolo è applicabile a tutti i pescherecci comunitari che esercitano o hanno intenzione di esercitare attività di pesca commerciale selettiva su risorse ittiche nella zona di regolamentazione.
2. I pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione e conservano a bordo pesce proveniente da questa zona operano secondo gli obiettivi e i principi della convenzione NEAFC.
CAPITOLO 1
MISURE DI CONTROLLO
Storico versioni
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