Art. 29

Art. 29

In vigore dal 16 dic 1999
1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione del settore della pesca e dall'acquacoltura (in prosieguo denominato "il comitato"). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano agli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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