Art. 24 · Trasbordo

Art. 24

Trasbordo

In vigore dal 16 dic 1999
Ai pescherecci comunitari è fatto divieto di ricevere trasbordi di pesce da navi di parti non contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2791:oj#art-24