Art. 23 · Trasmissione del rapporto di osservazione

Art. 23

Trasmissione del rapporto di osservazione

In vigore dal 16 dic 1999
1. Non appena riceve il rapporto di osservazione di una nave di una parte non contraente da parte di uno dei suoi ispettori NEAFC, lo Stato membro in questione trasmette prontamente tale informazione al segretariato della NEAFC e alla Commissione e, ove ciò sia possibile, alla nave, informandola che i dati saranno trasmessi allo Stato di bandiera. 2. La Commissione trasmette prontamente a tutti gli Stati membri ogni rapporto di osservazione che ha ricevuto sotto forma di notifica del segretariato della NEAFC o di un'altra parte contraente.
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