Art. 19
Provvedimenti a seguito di infrazioni gravi
In vigore dal 16 dic 1999
1. Qualora le autorità competenti dello Stato membro di bandiera sono informate da un ispettore NEAFC di una presunta infrazione grave commessa da un peschereccio battente bandiera di tale Stato o qualora la Commissione riceva questa informazione, le autorità competenti e la Commissione si informano prontamente a vicenda.
2. Dopo aver ricevuto l'informazione di cui al paragrafo 1 lo Stato membro di bandiera provvede affinché la nave sia ispezionata da un ispettore debitamente autorizzato entro settantadue ore.
3. L'ispettore debitamente autorizzato sale a bordo del peschereccio interessato ed esamina gli elementi costitutivi della presunta infrazione grave riscontrati dall'ispettore NEAFC e trasmette quanto prima i risultati della sua indagine all'autorità competente dello Stato membro di bandiera e alla Commissione.
4. In seguito alla notifica dei risultati e nel caso in cui la presunta infrazione sia grave, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio ispezionato, qualora la situazione lo giustifichi ed entro un termine di ventiquattro ore, ordina alla nave oppure incarica l'ispettore debitamente autorizzato di ordinare alla nave di dirigersi verso un porto designato.
In caso di dirottamento, l'ispettore debitamente autorizzato adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi probanti.
5. All'arrivo nel porto verso cui è stata dirottata, la nave incriminata è sottoposta ad un'ispezione approfondita, effettuata sotto l'autorità dello Stato membro di bandiera in presenza di un ispettore NEAFC di qualsiasi altra parte contraente che desideri prendervi parte.
Lo Stato membro di bandiera informa prontamente la Commissione dei risultati dell'ispezione approfondita, nonché delle misure adottate a seguito dell'infrazione.
6. L'autorità competente dello Stato di bandiera, qualora non ordini il dirottamento verso un porto determinato, informa prontamente la Commissione dei motivi della propria decisione. La Commissione comunica tempestivamente al segretariato della NEAFC la decisione e la relativa motivazione.
7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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