Art. 18 · Procedura speciale in caso di infrazione grave

Art. 18

Procedura speciale in caso di infrazione grave

In vigore dal 16 dic 1999
1. Gli ispettori NEAFC, se hanno seri motivi di ritenere che una nave abbia commesso un'infrazione grave, ne informano immediatamente lo Stato di bandiera, le loro autorità, la Commissione e il segretariato della NEAFC. 2. Per garantire la salvaguardia degli elementi di prova, gli ispettori adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la conservazione di questi elementi, intralciando al minimo le operazioni di pesca. 3. Gli ispettori possono restare a bordo della nave il tempo necessario per comunicare all'ispettore debitamente autorizzato le informazioni relative all'infrazione o sino al momento in cui lo Stato di bandiera risponde chiedendo loro di lasciare il peschereccio. 4. Lo Stato membro che esegue l'ispezione decide, con il consenso dello Stato di bandiera, se l'ispettore debba restare a bordo nel caso di dirottamento della nave. Lo Stato membro d'ispezione decide inoltre se un ispettore NEAFC debba essere presente all'ispezione approfondita della nave che si svolge in porto. Esso informa prontamente la Commissione delle decisioni adottate a norma del presente paragrafo.
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