Art. 1 · Finalità

Art. 1

Finalità

In vigore dal 16 dic 1999
Il presente regolamento stabilisce i principi e le condizioni generali per l'applicazione, da parte della Comunità a) del regime di controllo e di coercizione applicabile ai pescherecci che operano nelle zone situate al di là dei limiti della giurisdizione nazionale nella zona della convenzione NEAFC; b) del programma volto a promuovere il rispetto, da parte delle navi delle parti non contraenti, delle raccomandazioni stilate dalla NEAFC.
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