Art. 7

Art. 7

In vigore dal 16 dic 1999
Il prezzo di mercato del burro di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 corrisponde al prezzo franco fabbrica, pagamento a ventun giorni, al netto delle imposte interne, del burro fresco rispondente ai requisiti di cui all', paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, confezionato in blocchi del peso netto di almeno 25 chilogrammi. Detto prezzo franco fabbrica è aumentato di un importo forfettario di 2,5 EUR/100 kg per tener conto delle spese di trasporto necessarie per la consegna del burro ad un magazzino frigorifero.
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