Art. 5
In vigore dal 16 dic 1999
1. L'impresa di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 può ottenere il riconoscimento solo alle seguenti condizioni:
a) se è riconosciuta a norma dell' della direttiva 92/46/CEE del Consiglio(14) e dispone degli idonei impianti tecnici;
b) se si impegna a tenere aggiornati i registri previsti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano l'origine delle materie prime, i quantitativi di burro fabbricati, il confezionamento, l'identificazione e la data di uscita di ciascuna partita di produzione destinata all'intervento pubblico;
c) se accetta di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico la propria produzione di burro e, eventualmente, di rispettare i requisiti della categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V;
d) se si impegna a comunicare all'organismo competente incaricato del controllo, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l'intenzione di fabbricare burro per l'intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.
2. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di fabbricazione di burro destinato all'intervento degli stabilimenti interessati.
Essi eseguono almeno i seguenti controlli:
a) un controllo ogni ventotto giorni di fabbricazione di burro destinato all'intervento e almeno una volta ogni sei mesi, in particolare per esaminare i dati di cui al paragrafo 1, lettera b);
b) un controllo semestrale per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento di cui al paragrafo 1.
3. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Su domanda dell'impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso in esito ad un controllo approfondito, non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.
Salvo in caso di forza maggiore, qualora si accerti che un'impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell'irregolarità.
La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per colpa grave e che la sua gravità è minima sotto il profilo dell'incidenza sull'efficacia dei controlli di cui al paragrafo 2.
4. I controlli eseguiti in forza dei paragrafi 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano i seguenti elementi:
a) la data del controllo,
b) la sua durata,
c) le operazioni effettuate.
La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate con riferimento ai controlli di cui ai paragrafi 2 e 3, entro un mese a decorrere dalla loro adozione.
Storico versioni
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