Art. 4
In vigore dal 16 dic 1999
1. Le autorità competenti controllano la qualità del burro secondo i metodi di analisi di cui agli allegati I, II e III e su campioni prelevati secondo le modalità di cui all'allegato IV. Tuttavia gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, con riguardo a taluni requisiti di qualità e per taluni stabilimenti riconosciuti.
2. I livelli di radioattività del burro non superano i livelli massimi consentiti eventualmente previsti dalla normativa comunitaria.
Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e il contenuto delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999.
3. Il burro deve essere stato fabbricato nel corso dei ventitré giorni precedenti il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato all'. Qualora il periodo intercorrente tra due gare consecutive sia superiore a ventun giorni, il burro può essere stato fabbricato nel corso di tale periodo.
4. La quantità minima del burro oggetto dell'offerta è di dieci tonnellate. Gli Stati membri possono disporre che l'offerta riguardi solo tonnellate intere.
5. Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di almeno venticinque chilogrammi.
6. Gli imballaggi del burro sono nuovi, di materiali resistenti, pensati in modo da proteggere il burro per tutta la durata delle operazioni di trasporto, di entrata all'ammasso e di svincolo dall'ammasso. Essi recano almeno le indicazioni seguenti, eventualmente in codice:
a) il numero di autorizzazione che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;
b) la data di fabbricazione;
c) la data di entrata all'ammasso;
d) il numero della partita di fabbricazione e del collo; il numero del collo può essere sostituito da un numero di paletta indicato sulla paletta stessa;
e) la dicitura "burro di crema dolce" se vi corrisponde il pH (esponente di acidità) della fase acquosa del burro;
f) la categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V, qualora lo Stato membro di produzione lo richieda.
Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicazione della data di entrata all'ammasso sugli imballaggi non si applichi qualora il responsabile del magazzino si impegni a tenere un registro nel quale vengono registrate, il giorno dell'entrata all'ammasso, le indicazioni di cui al secondo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:2771:oj#art-4