Art. 38

Art. 38

In vigore dal 16 dic 1999
1. Qualora lo esiga la situazione del mercato, l'importo dell'aiuto e i periodi delle operazioni di entrata e di uscita dall'ammasso, nonché la durata massima dell'ammasso possono essere modificati nel corso dell'anno, per quanto riguarda i contratti non ancora conclusi. 2. Qualora il prezzo massimo d'acquisto in vigore il giorno dell'inizio dell'ammasso contrattuale, fissato mediante gara a norma dell', paragrafo 2, espresso in euro oppure, per i paesi che non partecipano alla moneta unica, in moneta nazionale, sia superiore a quello in vigore l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale, l'aiuto fissato a norma dell', paragrafo 2, è maggiorato di un importo pari alla parte della diminuzione del prezzo massimo di acquisto che supera il 2 % del prezzo in vigore il giorno dell'inizio dell'ammasso contrattuale. Qualora quest'ultimo prezzo sia inferiore a quello valido l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale, l'aiuto fissato a norma dell', paragrafo 2, è ridotto di un importo pari alla parte dell'aumento del prezzo massimo di acquisto che supera il 2 % del prezzo in vigore il giorno d'inizio dell'ammasso contrattuale. L'entità della riduzione dell'aiuto non può essere superiore all'importo totale dell'aiuto in questione. 3. L'adeguamento dell'aiuto di cui al paragrafo 2 si applica soltanto se, nel corso del periodo di ammasso contrattuale è stato fissato un prezzo massimo di acquisto a norma dell', paragrafo 2, e se l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale gli acquisti di intervento sono aperti in più di otto Stati membri. Se nel corso del periodo di ventun giorni che finisce il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale non è stato fissato un prezzo massimo di acquisto, il prezzo massimo di acquisto considerato valido il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale è pari al 90 % del prezzo di intervento in vigore. CAPO IV Disposizioni transitorie e finali
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