Art. 34
In vigore dal 16 dic 1999
1. L'aiuto all'ammasso privato di cui all', paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è concesso per un periodo di ammasso contrattuale compreso tra almeno novanta giorni e al massimo 210 giorni.
Qualora il contraente non rispetti il periodo di cui all', paragrafo 3, l'aiuto è ridotto del 15 % ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dall'organismo competente, che il burro o la crema hanno formato oggetto di ammasso contrattuale.
2. Salvo il disposto dell', la Commissione stabilisce ogni anno, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'importo dell'aiuto di cui all', paragrafo 3, terzo comma, dello stesso regolamento per i contratti di ammasso privato che iniziano nel corso dell'anno considerato.
3. L'aiuto è versato a richiesta del contraente al termine del periodo di ammasso contrattuale entro centoventi giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui alarticolo 33, paragrafo 3, e siano state rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto.
Qualora sia in corso un'indagine amministrativa concernente il diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo il riconoscimento del diritto all'aiuto.
4. Dopo sessanta giorni di ammasso contrattuale e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto previa costituzione, da parte del contraente, di una cauzione pari all'importo dell'anticipo, maggiorato del 10 %. L'anticipo è calcolato in base ad un periodo di ammasso di novanta giorni. La cauzione è svincolata immediatamente dopo il versamento del saldo dell'aiuto di cui al paragrafo 3.
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