Art. 33
In vigore dal 16 dic 1999
1. Al momento dell'entrata all'ammasso, l'organismo competente procede a controlli nel corso del periodo che inizia il giorno di entrata all'ammasso e scade il ventottesimo giorno successivo alla data di registrazione della domanda di conclusione del contratto di cui all'.
Per verificare l'ammissibilità all'aiuto dei prodotti ammassati, i controlli sono organizzati in maniera sufficientemente rappresentativa sul 5 % almeno dei quantitativi entrati all'ammasso, onde accertare la conformità dal punto di vista fisico di tutte le partite all'ammasso con i dati indicati nella domanda di conclusione del contratto, in particolare per quanto riguarda il peso, l'identificazione e la natura dei prodotti.
2. L'organismo competente procede come segue:
a) sigilla, al momento del controllo di cui al paragrafo 1, tutti i prodotti facenti parte di uno stesso contratto, di una stessa partita di ammasso o di un quantitativo inferiore, oppure
b) esegue un controllo a campione, senza preavviso, della presenza dei prodotti in magazzino; il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere al 10 % almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto di una misura di aiuto all'ammasso privato.
3. Al termine del periodo di ammasso contrattuale, l'organismo competente verifica il peso e l'identificazione, mediante un controllo a campione. A tal fine, il contraente comunica all'organismo di intervento competente le partite di ammasso che intende ritirare, almeno cinque giorni lavorativi prima della data di scadenza del periodo di ammasso contrattuale di 210 giorni, o, se del caso, prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso qualora esse inizino nel corso dei suddetti 210 giorni.
Se il burro resta in magazzino dopo lo scadere del periodo massimo di ammasso contrattuale, il controllo di cui al primo comma può avere luogo al momento dell'uscita del burro dal magazzino e a tal fine il contraente informa l'organismo competente almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso.
Nei casi di cui al primo e al secondo comma lo Stato membro può ammettere un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.
4. I controlli eseguiti in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisa quanto segue:
a) la data del controllo,
b) la sua durata,
c) le operazioni effettuate.
La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del deposito ed è inserita nel fascicolo di pagamento.
5. Nei casi in cui si riscontrino irregolarità sul 5 % almeno dei quantitativi controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, da stabilirsi dall'organismo competente.
Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione nel termine di quattro settimane.
SEZIONE 3
Aiuti all'ammasso
Storico versioni
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