Art. 28

Art. 28

In vigore dal 16 dic 1999
1. Il contratto di ammasso è stipulato in forma scritta per una o più partite di ammasso e contiene in particolare i seguenti elementi: a) il quantitativo di burro o di crema cui si applica il contratto; b) l'importo dell'aiuto, salvo il disposto dell'; c) i termini per l'esecuzione del contratto, salvo il disposto dell', paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999; d) l'identificazione dei magazzini frigoriferi. 2. Le misure di controllo, in particolare quelle previste all', nonché le indicazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, formano oggetto di un capitolato d'oneri stabilito dall'organismo di intervento dello Stato membro di ammasso. Nel contratto di ammasso è fatto riferimento a detto capitolato. 3. Il capitolato d'oneri prevede che sull'imballaggio del burro figurino almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice: a) il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione; b) la data di fabbricazione; c) la data di entrata all'ammasso; d) il numero di fabbricazione della partita; e) la dicitura "salato", se si tratta di burro di cui all', paragrafo 3, primo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999; f) la categoria nazionale di qualità, di cui all'allegato V; g) il peso netto. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicazione della data di entrata all'ammasso sugli imballaggi non si applichi qualora il responsabile del magazzino di ammasso si impegni a tenere un registro nel quale vengano registrate, il giorno dell'entrata all'ammasso, le indicazioni di cui al primo comma.
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