Art. 27

Art. 27

In vigore dal 16 dic 1999
1. I contratti di ammasso privato riguardano esclusivamente burro e crema di cui all', paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Il burro deve essere stato prodotto nei ventotto giorni precedenti la data di inizio dell'ammasso contrattuale in un'impresa riconosciuta conformemente all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento. Esso deve altresì corrispondere alla categoria nazionale di qualità dello Stato membro di produzione, conformemente all'allegato V, e il suo livello di radioattività non può superare i livelli massimi di cui all', paragrafo 2. 2. Nei casi seguenti non sono conclusi contratti di ammasso per il burro o la crema: a) burro o crema per i quali sia stata chiesta la concessione di un aiuto per il consumo diretto in virtù di altre norme comunitarie; b) burro o crema sottoposti al regime di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio(18); il vincolo successivo dei prodotti al regime suddetto pone fine all'ammasso contrattuale.
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