Art. 25 · Ai fini del presente capo, valgono le seguenti definizioni:

Art. 25

Ai fini del presente capo, valgono le seguenti definizioni:

In vigore dal 16 dic 1999
- "partita all'ammasso", un quantitativo del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, proveniente dallo stesso stabilimento ed entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino; - "giorno di inizio dell'ammasso contrattuale", il giorno successivo a quello dell'entrata all'ammasso; - "ultimo giorno dell'ammasso contrattuale", il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso.
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