Art. 23
In vigore dal 16 dic 1999
1. L'acquirente prende in consegna il burro entro un mese dalla data di conclusione del contratto di vendita.
La presa in consegna della quantità acquistata può essere frazionata in quantitativi parziali, di peso non inferiore a 5 tonnellate. Tuttavia, qualora il quantitativo residuo in un magazzino sia inferiore a tale quantitativo minimo, può essere preso in consegna detto quantitativo inferiore.
2. Prima di ogni ritiro, l'acquirente paga all'organismo di intervento il prezzo corrispondente al quantitativo da prendere in consegna.
3. Salvo forza maggiore, se l'acquirente non ha preso in consegna il burro entro il termine di cui al paragrafo 1, il contratto di vendita è risolto per i quantitativi restanti.
4. La cauzione di cui all', paragrafo 2, è incamerata per i quantitativi per i quali il contratto di vendita è risolto in virtù del paragrafo 3. Essa è svincolata immediatamente per i quantitativi presi in consegna entro i termini stabiliti.
5. In caso di forza maggiore, l'organismo di intervento interessato stabilisce le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.
Storico versioni
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