Art. 22

Art. 22

In vigore dal 16 dic 1999
1. Il burro è venduto franco deposito ad un prezzo pari al prezzo di intervento fissato all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1255/1999 in vigore alla data di conclusione del contratto di vendita, maggiorato di 1 EUR per 100 chilogrammi. Il burro è venduto per quantitativi di peso pari o superiore a 5 tonnellate. Tuttavia, qualora il quantitativo residuo in un magazzino sia inferiore a 5 tonnellate, la vendita verte su tale quantitativo inferiore. 2. L'organismo di intervento procede alla vendita del burro solo se, non oltre il momento della conclusione del contratto di vendita, è stata costituita una cauzione di 10 EUR per 100 chilogrammi a garanzia dell'esecuzione delle obbligazioni principali, ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2220/85, in ordine alla presa in consegna del burro entro il termine di cui all', paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento. 3. L'organismo di intervento procede alla vendita del burro in funzione della data di entrata all'ammasso, cominciando dal prodotto immagazzinato da più tempo sul totale della quantità disponibile, ovvero, se del caso, della quantità disponibile nel deposito o nei depositi designati dall'operatore.
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