Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 dic 1999
1. Non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato in uno Stato membro si situa ad un livello inferiore al 92 % del prezzo di intervento, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999, procede all'apertura degli acquisti mediante gara di cui all', paragrafo 1, del medesimo. 2. Non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato in uno Stato membro si situa ad un livello pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999, procede alla sospensione, in tale Stato membro, degli acquisti mediante gara di cui all', paragrafo 1, del medesimo.
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