Art. 19

Art. 19

In vigore dal 16 dic 1999
1. L'organismo di intervento sceglie il magazzino frigorifero disponibile più vicino al luogo dove il burro è immagazzinato. Tuttavia, l'organismo può scegliere un altro magazzino situato ad una distanza non superiore a quella definita al paragrafo 2, purché ciò non comporti spese di magazzinaggio supplementari. Oltre tale distanza, l'organismo di intervento può scegliere un altro magazzino se tale scelta comporti spese minori, tenendo conto delle spese di magazzinaggio e di trasporto. In tal caso l'organismo di intervento ne dà immediata comunicazione alla Commissione. 2. La distanza massima di cui all', paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è fissata a 350 chilometri. Oltre tale distanza, le spese supplementari di trasporto a carico dell'organismo di intervento sono fissate a 0,065 EUR per tonnellata al chilometro. Se l'organismo di intervento acquirente ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è immagazzinato il burro offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 2 non si tiene conto della distanza tra il magazzino del venditore e la frontiera dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di intervento acquirente. 3. Le spese supplementari di cui al paragrafo 2 sono sostenute dall'organismo di intervento solo se la temperatura del burro all'arrivo al magazzino non è superiore a 6 oC.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2771:oj#art-19