Art. 17

Art. 17

In vigore dal 16 dic 1999
1. Il burro è sottoposto a un periodo probativo di magazzinaggio. Detto periodo è fissato a trenta giorni a decorrere dal giorno della presa in consegna. 2. Qualora dal controllo compiuto all'entrata nel deposito designato dall'organismo di intervento risulti che il burro non è conforme al disposto degli , oppure qualora alla fine del periodo probativo di magazzinaggio la qualità organolettica minima del burro risulti inferiore a quella fissata nell'allegato I, il venditore si impegna, con la sua offerta, a quanto segue: a) a riprendere il burro di cui trattasi e b) a pagare le spese di magazzinaggio del burro di cui trattasi a partire dal giorno della presa in consegna sino alla data di uscita. Le spese di magazzinaggio da pagare corrispondono alle spese che l'organismo di intervento è tenuto a rimborsare al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", a norma dell', paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 3597/90 della Commissione(16). Gli importi sono accreditati al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia". SEZIONE 4 Entrata all'ammasso e svincolo dall'ammasso
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