Art. 15

Art. 15

In vigore dal 16 dic 1999
1. Ogni offerente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara. La cauzione di cui all', paragrafo 3, lettera c), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte. 2. L'organismo di intervento rilascia immediatamente un buono di consegna datato e numerato, in cui sono indicati i seguenti dati: a) il quantitativo da consegnare; b) il termine per la consegna del burro; c) il deposito frigorifero dove il burro deve essere consegnato. 3. Entro ventun giorni dal giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte l'aggiudicatario provvede alla consegna del burro presso la banchina del deposito frigorifero. La consegna può essere frazionata. Le eventuali spese di scarico sulla banchina del deposito frigorifero sono a carico dell'aggiudicatario. 4. La cauzione di gara è svincolata non appena l'aggiudicatario consegna, entro il termine stabilito, il quantitativo di burro indicato sul buono di consegna. 5. Salvo forza maggiore, se l'aggiudicatario non effettua la consegna entro il termine stabilito, la cauzione di gara di cui all', paragrafo 3, lettera c), viene incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e l'acquisto dei quantitativi residui viene risolto.
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