Art. 11

Art. 11

In vigore dal 16 dic 1999
1. Gli interessati partecipano alla gara depositando presso l'organismo di intervento di uno Stato membro un'offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviando l'offerta con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta. 2. L'offerta reca: a) il nome e l'indirizzo dell'offerente; b) il quantitativo offerto e il tenore minimo di materie grasse; c) il prezzo offerto per 100 chilogrammi di burro, al netto delle tasse interne, franco banchina del deposito frigorifero, espresso in euro con due decimali; d) il deposito frigorifero dove è immagazzinato il burro offerto. 3. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni: a) se riguarda un quantitativo di burro conforme al disposto dell', paragrafo 4; b) se è corredata dell'impegno scritto dell'offerente di rispettare il disposto dell', paragrafo 3, e dell', paragrafo 2; c) se è addotta la prova che l'offerente ha costituito una cauzione di gara di 5 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell'offerta, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, per la gara di cui trattasi. 4. L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), trasmesso inizialmente all'organismo di intervento, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte dell'offerente o dell'organismo di intervento, alle seguenti condizioni: a) che l'offerente precisi nell'offerta iniziale di voler avvalersi della presente disposizione; b) che le offerte successive facciano riferimento sia alla presente disposizione (", paragrafo 4"), sia alla data dell'offerta iniziale. 5. L'organismo di intervento registra il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita, le corrispondenti quantità e date di fabbricazione e il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato. 6. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all' per la presentazione delle offerte relative alla gara di cui trattasi.
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