Art. 2
In vigore dal 16 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.
(2) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 32.
(3) Sono inserite nell'allegato di tale regolamento le modifiche risultanti dall'adozione dei seguenti provvedimenti:
- regolamento (CE) n. 381/1999 della Commissione (GU L 46 del 20.2.1999, pag. 28);
- regolamento (CE) n. 565/1999 della Commissione (GU L 70 del 17.3.1999, pag. 3).
(4) GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1.
ALLEGATO
NOMENCLATURA DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE
SOMMARIO
>SPAZIO PER TABELLA>
1. Cereali, farine, semole e semolini di frumento o di segala
>SPAZIO PER TABELLA>
2. Riso e rotture di riso
>SPAZIO PER TABELLA>
3. Prodotti trasformati a base di cereali e di riso
>SPAZIO PER TABELLA>
4. Alimenti composti a base di cereali per l'alimentazione degli animali
>SPAZIO PER TABELLA>
5. Carni bovine
>SPAZIO PER TABELLA>
NB:
In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10, del regolamento (CEE) n. 1254/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21) non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti dai paesi terzi e riesportati verso di essi.
6. Carni suine
>SPAZIO PER TABELLA>
7. Carni di volatili
>SPAZIO PER TABELLA>
8. Uova
>SPAZIO PER TABELLA>
9. Latte e prodotti lattiero-caseari
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
10. Ortofrutticoli
>SPAZIO PER TABELLA>
11. Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
>SPAZIO PER TABELLA>
12. Olio d'oliva
>SPAZIO PER TABELLA>
13. Zucchero bianco e zucchero greggio come tali
>SPAZIO PER TABELLA>
14. Sciroppi ed alcuni prodotti del settore dello zucchero
>SPAZIO PER TABELLA>
15. Vini
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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