Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 dic 1999
Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "medicinale": un medicinale per uso umano ai sensi dell' della direttiva 65/65/CEE, b) "medicinale orfano": un medicinale così qualificato ai sensi del presente regolamento, c) "sponsor": una persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che richieda oppure abbia ottenuto la qualifica di medicinale orfano per un determinato medicinale, d) "agenzia": l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.
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