Art. 11
Entrata in vigore
In vigore dal 16 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dall'adozione dei regolamenti di applicazione previsti all', paragrafo 2, e all', paragrafo 4.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1999.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
N. FONTAINE
Per il Consiglio
Il Presidente
K. HEMILÄ
(1) GU C 276 del 4.9.1998, pag. 7.
(2) GU C 101 del 12.4.1999, pag. 37.
(3) Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999, pag. 61), posizione comune del Consiglio del 27 settembre 1999 (GU C 317 del 4.11.1999, pag. 34) e decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU 22 del 9.2.1965, pag. 369. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE del Consiglio (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 22).
(5) GU L 155 del 22.6.1999, pag. 1.
(6) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 649/98 della Commissione (GU L 88 del 24.3.1998, pag. 7).
(7) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE del Consiglio (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 22).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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