Art. 6

Art. 6

In vigore dal 14 dic 1999
Quando vengono decise azioni in particolare nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, la Commissione può realizzarle per il tramite del Consiglio oleicolo internazionale. Per altri settori, la Commissione può ricorrere all'assistenza di organizzazioni internazionali che diano analoghe garanzie.
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