Art. 3
I prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all'articolo 1 sono in particolare i seguenti:
In vigore dal 14 dic 1999
a)
prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione, per i quali esistono opportunità di esportazione o possibilità di sbocchi nuovi nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni,
b)
prodotti tipici o di qualità con un forte valore aggiunto.
Storico versioni
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