Art. 2 · Le azioni di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

Art. 2

Le azioni di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

In vigore dal 14 dic 1999
a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare in termini di qualità, di igiene, di sicurezza alimentare, di dietetica, di etichettatura, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente, b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale, in particolare con l'allestimento di padiglioni della Comunità, c) azioni di informazione in particolare sul sistema comunitario delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG) e della produzione biologica, d) azioni di informazione sul sistema comunitario dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (VQPRD), dei vini da tavola e delle bevande spiritose con indicazione geografica, e) studi di mercati nuovi, necessari all'ampliamento degli sbocchi, f) missioni commerciali ad alto livello, g) studi per valutare i risultati delle azioni promozionali e di informazione.
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