Art. 1
All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2201/96 è inserito il seguente paragrafo:
In vigore dal 14 dic 1999
"3 bis. In deroga al paragrafo 3, un quantitativo supplementare di pomodori freschi destinati alla produzione di concentrato è assegnato al Portogallo per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001. Detto quantitativo è pari:
- a 83468 tonnellate per la campagna 1999/2000, e
- per la campagna 2000/2001, alla differenza tra il quantitativo calcolato conformemente al paragrafo 3 e quello calcolato sostituendo con 884592 tonnellate il quantitativo di pomodori freschi utilizzato in Portogallo per la fabbricazione di concentrato nel corso della campagna 1997/1998.
Il volume di pomodori freschi di cui al paragrafo 1 e il quantitativo di pomodori freschi destinati alla produzione di concentrato di cui al paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, sono maggiorati, per le due campagne anzidette, del quantitativo supplementare assegnato al Portogallo."
Storico versioni
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