Art. 5

Art. 5

In vigore dal 14 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dal raccolto 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. (2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10. (3) GU L 162 del 3.7.1993, pag. 13. (4) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17. (5) GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13. ALLEGATO I >PIC FILE= "L_1999323IT.000502.EPS"> ALLEGATO II >PIC FILE= "L_1999323IT.000602.EPS"> ALLEGATO III >PIC FILE= "L_1999323IT.000702.EPS">
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2636:oj#art-5