Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente S. HASSI (1) GU C 149 del 15.5.1998, pag. 21 e GU C 396 del 19.12.1998, pag. 18. (2) GU C 313 del 12.10.1998, pag. 4. (3) GU C 7 dell'11.1.1999, pag. 1 e GU C 154 dell'1.6.1999, pag. 5. (4) GU C 284 del 14.9.1998, pag. 54. (5) GU C 89 del 22.4.1975. (6) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2779/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3). Versione consolidata di cui alla GU C 80 del 25.3.1991, pag. 1. (7) Nella versione di cui al regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1923/94 (GU L 198 del 30.7.1994, pag. 4).
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