Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente S. HASSI (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18). (2) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. (3) GU C 235 del 31.8.1996, pag. 18, eGU C 235 del 31.8.1996, pag. 20. (4) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. (5) GU L 223 del 24.8.1999, pag. 3. (6) GU L 315 del 9.12.1999, pag. 17. (7) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1. (8) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19. (9) GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1895/1999 (GU L 233 del 3.9.1999, pag. 1). ALLEGATO ELENCO DELLE SOCIETÀ ESENTATE DAL DAZIO ANTIDUMPING E DAL DAZIO COMPENSATIVO DEFINITIVI >SPAZIO PER TABELLA>
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