Art. 3
In vigore dal 13 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
S. HASSI
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).
(2) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.
(3) GU C 235 del 31.8.1996, pag. 18, eGU C 235 del 31.8.1996, pag. 20.
(4) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81.
(5) GU L 223 del 24.8.1999, pag. 3.
(6) GU L 315 del 9.12.1999, pag. 17.
(7) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.
(8) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.
(9) GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1895/1999 (GU L 233 del 3.9.1999, pag. 1).
ALLEGATO
ELENCO DELLE SOCIETÀ ESENTATE DAL DAZIO ANTIDUMPING E DAL DAZIO COMPENSATIVO DEFINITIVI
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:2652:oj#art-3